Sez. L, Sentenza n. 429 del 19/01/1998 (Rv. 511709 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Individuazione del mezzo di impugnazione esperibile - Rilevanza esclusiva della qualificazione del rapporto controverso adottata dal giudice - Conseguenze - Ordinanza ingiunzione per la violazione delle norme sul collocamento - Decisione sulla stessa del Pretore in funzione di giudice del lavoro, ex art. 35 della legge n. 689 del 1981 - Ricorso per cassazione contro la sentenza pretorile - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE
Il principio per cui il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va individuato in base alla qualificazione del rapporto giuridico controverso adottata dal giudice del provvedimento stesso, comporta la inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza resa dal Pretore, quale giudice del lavoro, ex art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, su opposizione avverso ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria per la illegittima assunzione di lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento, in violazione della legge n. 264 del 1949.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)