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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4754 del 28/02/2018 (Rv. 647254 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Invalidità dell'appello - Mancata dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità - Nuova impugnazione - Proponibilità - Termine breve - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647254-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

Nel processo civile, compreso quello tributario, il principio della consumazione dell'impugnazione, che preclude la riproposizione di un secondo atto di appello, anche nell'ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per impugnare, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità del primo, con la conseguenza che, nel caso in cui il primo atto di appello sia viziato, e fino a quando la declaratoria di inammissibilità non venga adottata, può essere notificato un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché tale atto risulti tempestivo, in rapporto al termine breve, decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo atto di appello, che equivale alla conoscenza legale della decisione da parte dell'impugnante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della CTR, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per invalidità del conferimento dell'incarico al difensore, senza considerare che era stato tempestivamente notificato una secondo atto di appello, riunito al primo, privo di tale vizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)