Sez. 1, Sentenza n. 2081 del 19/10/1970 (Rv. 348185 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE RIGOROSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - IDONEITA DEI MOTIVI - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE RIGOROSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - IDONEITA DEI MOTIVI - CONDIZIONI.*
Nel processo tributario sono applicabili tutte le norme e tutti i principi generali del diritto processuale comune che non trovino nelle leggi speciali una espressa deroga, o non siano con esse contrastanti o incompatibili. Nessuna deroga o incompatibilita ricorre in ordine all'art 342 cod proc civ che, pertanto, e applicabile anche al contenzioso tributario. La norma contenuta nell'art 38 del RD 8 luglio 1937 n 1516, nella parte in cui dispone che l'ufficio, allorche impugni una decisione della commissione distrettuale, e tenuto a dare comunicazione al contribuente dell'appello e dei motivi su cui esso si fonda, deve essere ininterpretata, quindi, con riferimento all'art 342 cod proc civ, secondo il quale non e necessaria una rigorosa specificazione dei motivi di impugnazione allorquando il contenuto dell'atto di appello riveli chiaramente la volonta di investire la decisione nella sua interezza. Nelle questioni di estimazione semplice, decise dalla commissione distrettuale, l'appello dell'amministrazione finanziaria e da ritenersi sorretto da motivi specifici, e percio ritualmente proposto, allorche addebiti al primo giudice di non avere esattamente e compiutamente considerato, nella formazione dei propri apprezzamenti, gli elementi della reale consistenza dei beni da valutare, della loro ubicazione e della loro disponibilita. Tali deduzioni, infatti, sono idonee e sufficienti, in relazione all'oggetto della controversia, a precisare l'ambito entro cui deve svolgersi il riesame ed il controllo, ad opera del giudice di secondo grado, con la conseguenza che e da ritenersi adempiuto l'Onere della specificazione imposta dal citato art 342 cod proc civ. (V 2580'68, mass n 335049).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)