diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 16723 del 05/08/2020 (Rv. 658630 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Contratto - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Prova per testi - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Assunzione della prova nonostante l'eccepita inammissibilità - Rimedi.
Stato
decisa il 2020-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658630-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE

L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)