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Sez. 2, Sentenza n. 3960 del 03/12/1974 (Rv. 372535 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - NOZIONE - APPARTENENZA DEL BENE AD UNO SOLO DEI PARTECIPANTI - COMUNIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372535-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - NOZIONE - APPARTENENZA DEL BENE AD UNO SOLO DEI PARTECIPANTI - COMUNIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La comunione tacita familiare, configurabile fra coniugi anche nell' Esercizio di attivita diverse dall'agricoltura, deriva da una formazione spontanea, in cui prevale l'affectio familiaris diretta a mantenere la reciproca assistenza economica e spirituale dei componenti, e presenta come suoi elementi caratteristici un patrimonio indiviso, la comunanza dei lucri e delle perdite, la comunanza di tetto e di mensa e la Mancanza totale di rendiconto. La suddetta comunione si estrinseca attraverso la comune attivita di lavoro, nella gestione di un bene, condotta nell'interesse di tutti e quando il bene non sia gia comune ed appartenga ad uno solo dei partecipanti essa puo sorgere solo ed in quanto il titolare del bene ponga in essere un atto di volonta, espressa o tacita, che valga a mettere il bene stesso a disposizione del consorzio familiare, per la gestione comune e nel comune interesse. (V 3346'71, mass n 354854; 1199'70, mass n 346826).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)