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Sez. 2, Sentenza n. 7891 del 28/09/1994 (Rv. 487926 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO | Stipulazione di una vendita di terreni con costituzione di servitù di passaggio a carico della proprietà del mandante venditore - Sentenza dichiarativa dell'inesistenza di un mandato rigido e specifico e delle relative conseguenze - Incensurabilità in Cassazione - Estremi.
Stato
decisa il 1994-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487926-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO

Con riferimento ad un contratto di mandato, in esecuzione del quale sia stata stipulata una vendita di terreni con costituzione di servitù di passaggio, a carico della proprietà del mandante venditore, e a favore dei terreni compravenduti, si sottrae al sindacato di legittimità la sentenza di merito che interpretando il contratto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e con motivazione immune da vizi, abbia escluso, attraverso l'esame sia delle espressioni usate, sia della reale portata complessiva delle clausole usate e delle circostanze di fatto in cui si inseriva il regolamento di interessi perseguito dal mandante, la configurabilità di un mandato rigido e specifico, ravvisando, per contro, nell'incarico conferito, un contenuto di ampiezza tale da ricomprendere l'assunzione dell'obbligo di costruire la strada, come opera indefettibilmente inerente alla utilità economica dei terreni venduti, in quanto diretta a rendere possibile l'utilizzazione della servitù di passaggio e indispensabile alla conclusione dello stesso contratto di vendita, ed abbia escluso, in pari tempo, un abuso nel potere di rappresentanza, attraverso la verifica della conformità dell'atto allo scopo perseguito dal mandante, ravvisato nella conclusione dell'affare, in funzione del quale l'impegnare la venditrice alla realizzazione della strada appariva assolutamente opportuno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1711, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)