Sez. L, Sentenza n. 4696 del 21/08/1982 (Rv. 422644 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLA VALUTAZIONE DEL CONSULENTE - SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLA VALUTAZIONE DEL CONSULENTE - SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Se l'intrinseco ragionamento scientifico del consulente tecnico d'ufficio, ove non manifesti errori di piena evidenza anche in relazione a nozioni di comune esperienza, può essere dal giudice del merito direttamente accettato senza necessità di specifica motivazione, salva peraltro la considerazione di eventuali osservazioni delle parti interessate e dei loro consulenti, tuttavia il controllo dello stesso giudice non può in ogni caso mancare quando si tratti di prendere atto delle premesse del detto ragionamento e di verificarne la congruenza logica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)