Sez. 2, Sentenza n. 2396 del 06/04/1983 (Rv. 427247 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - PLURALITÀ DI SOLUZIONI TECNICHE PROSPETTATE DAL CONSULENTE E CRITICHE RIVOLTE DAI CONSULENTI DI PARTE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - PLURALITÀ DI SOLUZIONI TECNICHE PROSPETTATE DAL CONSULENTE E CRITICHE RIVOLTE DAI CONSULENTI DI PARTE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
Se il giudice del merito può adottare le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio senza una diffusa motivazione, e far riferimento, anche nella parte dispositiva, a soluzioni tecniche da quello prospettate, ciò, tuttavia, presuppone, da un lato, l'unicità della soluzione proposta e, dall'altro, la Mancanza di critiche alla soluzione prescelta. In caso contrario, la motivazione della sentenza non può ritenersi integrata con le argomentazioni della consulenza, ed il giudice non può sottrarsi all'Obbligo di motivare il suo convincimento, in relazione sia alla pluralità delle soluzioni prospettate dal consulente, sia alle critiche svolte dai consulenti di parte con riguardo specifico alle soluzioni tecniche che siano state escluse. (Conf 4696/82, mass n 422644; (Conf 2319/82, mass n 420198; (Conf 1615/82, mass n 419438; (Conf 1228/81, mass n 411806).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)