Sez. L, Sentenza n. 5654 del 18/11/1985 (Rv. 442846 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ART. 18 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - DIFFERENZA COL REGIME PRECEDENTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ART. 18 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - DIFFERENZA COL REGIME PRECEDENTE.*
L'art. 18 della legge 30 maggio 1970 n. 300, innovando al regime della legge 15 giugno 1966 n. 604 (il cui art. 1 stabilisce che nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i quali la stabilità non risulti assicurata da norma di legge o di contratto, il licenziamento non può avvenire se non per giusta causa o per giustificato motivo), assicura un'effettiva stabilità del rapporto, attraverso il duplice meccanismo dell'invalidazione giudiziale del licenziamento e dell'immediata reintegrazione del lavoratore nella preesistente posizione giuridica, e ciò a differenza dei rimedi, di natura semplicemente obbligatoria, previsti dalla legge n. 604 del 1966. (V 6610/83, mass n 431332; (V 6068/83, mass n 430875).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)