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Sez. 5 - , Sentenza n. 11612 del 16/06/2020 (Rv. 657982 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | ICI - Continuazione - Art. 12, comma 6, d.lgs n. 472 del 1997 - Interruzione - Ripresa per le violazioni successive - Fondamento - Disciplina penale - Valenza indiretta - Periodi di imposta - Autonomia.
Stato
decisa il 2020-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657982-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di ICI, la continuazione tributaria ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997 è applicabile anche per le infrazioni relative a periodi di imposta successivi alla sua interruzione in quanto l'istituto - interpretato in favore del contribuente alla luce della disciplina penale premiale, avente valenza indiretta (sebbene non ne contempli l'interruzione) - è volto ad adeguare la sanzione alle circostanze concrete e a ridurne l'incidenza, altrimenti eccessiva, in presenza violazioni sempre identiche della medesima indole, sicché, essendo i singoli periodi di imposta tra loro autonomi, è prospettabile una distinta e rinnovata operatività della continuazione anche dopo la prima interruzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 6, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)