Sez. 3, Sentenza n. 6591 del 26/10/2016 Cc. (dep. 13/02/2017) Rv. 269146 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento delle ritenute dovute e certificate - Transazione fiscale omologata prima della scadenza del termine previsto per il versamento - Reato di cui all'art. 10 - Bis D.Lgs. n. 74 del 2000 - Configurabilità - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, va esclusa la configurabilità del delitto di omesso versamento delle ritenute d'imposta dovute e certificate, in presenza di una transazione fiscale concordata ai sensi dell'art. 182-ter legge fallimentare, ove omologata prima della consumazione del reato coincidente con la data di scadenza prevista per il versamento omesso. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'accordo transattivo tempestivamente omologato muta gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, incidendo sia sul termine di pagamento, che può essere dilazionato ovvero frazionato in più rate, sia sull'importo stesso del tributo che, nel caso di imposte diverse dall'Iva e di quelle armonizzate, può essere addirittura ridotto per effetto dell'accordo, con eventuale rimodulazione del debito al di sotto della soglia di punibilità; di modo che il titolo di pagamento non è più costituito dalla dichiarazione annuale di sostituto di imposta o dai certificati rilasciati ai sostituiti, bensì dalla transazione fiscale, il cui eventuale successivo inadempimento comporta la revoca della transazione stessa, ma non anche la reviviscenza del reato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 bis CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)