Sez. 4, Sentenza n. 18686 del 03/03/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 228364 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Dichiarazioni del chiamante in correità rese precedentemente al p.m. e non confermate - Rinnovazione dell'esame ex art. 26 comma secondo legge 63/2001 - Omissione - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
La disciplina transitoria introdotta dall'art. 26 comma secondo legge 1 marzo 2001, n. 63, imponendo la rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen. che abbiano reso precedenti dichiarazioni, nel rispetto degli avvertimenti previsti dalla nuova formulazione dell'art. 64 comma terzo stesso codice, è diretta a dare immediata attuazione al precetto introdotto con l'art. 111 comma quinto Cost., in deroga al principio "tempus regit actum"; ne consegue che la mancata rinnovazione rende le precedenti dichiarazioni assolutamente inutilizzabili, giacché rese in violazione della prescrizione di cui al citato art. 64 comma terzo cod. proc. pen., inutilizzabilità che attiene alla patologia dell'atto stesso, per cui deve escludersi ogni possibilità di recupero e di utilizzazione, anche nel giudizio abbreviato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 5, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 com. 3 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)