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Sez. 4, Sentenza n. 15178 del 12/01/2018 Ud. (dep. 05/04/2018) Rv. 273012 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa professionale - Rapporto tra il medico e il paziene - Posizione di garanzia - Configurabilità.
Stato
decisa il 2018-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273012-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa professionale medica, l'instaurazione del rapporto terapeutico tra medico e paziente è fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo, e da cui deriva l'obbligo di attivarsi a tutela della salute e della vita. (Fattispecie in cui l'imputato quale medico neurologo aveva omesso di prescrivere necessari esami di base che avrebbero consentito l'esatta dignosi di una cardiopatia aritmogena maligna che aveva causato la morte della paziente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)