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Sez. 4 - , Sentenza n. 53349 del 15/11/2018 Ud. (dep. 28/11/2018) Rv. 274573 - 02

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa professionale medica - Istituzioni sanitarie complesse - Posizione di garanzia - Individuazione - Medici non in posizione apicale - Posizione di garanzia derivante dall'instaurazione del rapporto terapeutico - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274573-02

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa professionale medica, ai fini dell'affermazione di responsabilità penale dei medici operanti - non in posizione apicale - all'interno di una struttura sanitaria complessa, a titolo di colpa omissiva, è priva di rilievo la mera instaurazione del c.d. rapporto terapeutico, occorrendo accertare la concreta organizzazione della struttura, con particolare riguardo ai ruoli, alle sfere di competenza ed ai poteri-doveri dei medici coinvolti nella specifica vicenda. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto non configurabile una posizione di garanzia in capo al medico urologo di turno che, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria in cui era previsto che la valutazione degli esiti degli esami da detto medico prescritti non spettasse allo stesso bensì al successivo medico applicato, aveva disposto ulteriori accertamenti omettendo di informarsi sull'esito degli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)