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Sez. 4, Sentenza n. 1866 del 02/12/2008 Ud. (dep. 19/01/2009) Rv. 242017 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa professionale medica - Istituzioni sanitarie complesse - Struttura sanitaria operante in ambito carcerario - Posizione di garanzia - Individuazione - Medici non in posizione apicale - Medici di guardia - Posizione di garanzia derivante dall'instaurazione del rapporto terapeutico - Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 2008-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242017-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa professionale medica, ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, in relazione al decesso di una paziente, dei medici operanti - non in posizione apicale - all'interno di una struttura sanitaria complessa, a titolo di colpa omissiva, è priva di rilievo la mera instaurazione del c.d. rapporto terapeutico, occorrendo accertare la concreta organizzazione della struttura, con particolare riguardo ai ruoli, alle sfere di competenza ed ai poteri-doveri dei medici coinvolti nella specifica vicenda. (Fattispecie nella quale si contestava a due medici di guardia in servizio presso una struttura sanitaria operante all'interno di una Casa circondariale, succedutisi nel compimento di singoli atti diagnostici o terapeutici, di non avere diagnosticato per tempo la tubercolosi dalla quale era affetta una detenuta, avendo omesso di eseguire gli accertamenti diagnostici e la visita infettivologica prescritti da un medico consulente esterno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)