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Sez. 3, Sentenza n. 5344 del 26/04/2000 (Rv. 536018 - 01)

TRANSAZIONE - PROVA | Onere - Sulla parte invocantene gli effetti - Obbligazione solidale - Soggetto non partecipante all'accordo - Onere della prova - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536018-01

TRANSAZIONE - PROVA

L'onere di provare la transazione incombe sulla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito oggetto del giudizio; né rileva, in caso di obbligazione solidale, che detta parte non abbia partecipato all'accordo transattivo e non sia in grado di fornire la prova della transazione; infatti, la necessità della forma scritta ad probationem esclude la possibilità di fornirne la prova per testimoni e presunzioni, ma non di avvalersi degli altri mezzi di prova ovvero di richiedere al giudice l'ordine di esibizione di cui all'articolo 210 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)