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Sez. 2, Sentenza n. 8875 del 28/04/2005 (Rv. 581997 - 01)

TRANSAZIONE - PROVA | Prova testimoniale dell'esistenza del contratto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581997-01

TRANSAZIONE - PROVA

La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 cod. civ.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)