Sez. 2, Sentenza n. 8875 del 28/04/2005 (Rv. 581997 - 01)
TRANSAZIONE - PROVA | Prova testimoniale dell'esistenza del contratto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRANSAZIONE - PROVA
La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 cod. civ.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)