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Sez. 2, Sentenza n. 46273 del 15/11/2011 Ud. (dep. 14/12/2011) Rv. 251548 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA | Prova della falsità - Acquisizione del documento falsificato - Necessità - Esclusione - Declaratoria del falso accertato - Necessità ai fini della condanna - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251548-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Ai fini di una condanna per il delitto di cui all'art. 476 cod. pen. non è indispensabile che l'atto falso sia acquisito al fascicolo per il dibattimento o che la falsità accertata sia dichiarata in dispositivo, perché l'omissione dell'adempimento prescritto dall'art. 537 cod. proc. pen. non incide sull'esistenza giuridica del predetto delitto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)