Sez. 6, Sentenza n. 12357 del 03/11/1998 Ud. (dep. 25/11/1998) Rv. 212324 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Illegittimità dell'atto posto in essere dal pubblico ufficiale - Rilevanza ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato - Esclusione - Accertamento dell'asservimento della funzione pubblica agli interessi privati attraverso la violazione del dovere di imparzialità - Configurabilità del reato.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO
Ai fini della sussistenza del reato di corruzione propria, se l'illegittimità dell'atto può costituire un indice della sua contrarietà ai doveri di ufficio, la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude l'asservimento della funzione pubblica, per denaro, agli interessi privati, come nel caso in cui la violazione dei doveri di ufficio si realizzi attraverso la violazione del dovere di imparzialità, sempre che quest'ultima si risolva in un'inottemperanza specifica inerente al contenuto e alle modalità degli atti da compiere. (Fattispecie in tema di verifica fiscale compiuta da appartenenti alla Guardia di Finanza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)