diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2827 del 09/06/1997 Cc. (dep. 31/07/1997) Rv. 208364 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Falsità accertata con atti compiuti successivamente al maturare della prescrizione - Declaratoria dell'accertata falsità - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208364-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - FALSITÀ IN DOCUMENTI

La falsità di un documento accertata nel corso del giudizio deve essere dichiarata nel dispositivo, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., ancorché essa risulti da atti compiuti successivamente al decorso del termine di prescrizione del reato da cui è derivata. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che la "ratio" cui si ispira l'art. 537 cod. proc. pen. è l'eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla fede pubblica, nonché l'esigenza di economia processuale nell'ambito dei rapporti tra giudizio penale e civile, sicché l'unica eccezione alla doverosità della declaratoria di falsità è data esclusivamente, secondo quanto espressamente dispone il secondo comma della norma predetta, dall'eventualità che rimangano pregiudicati gli interessi di terzi estranei al processo)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 537, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)