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Sez. 2, Sentenza n. 339 del 11/02/1967 (Rv. 326203 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE - IN GENERE - GODIMENTO COMUNE DI BENI PROVENIENTI DA TITOLI DIVERSI - PLURALITA DI COMUNIONI DISTINTE - AUTONOMIA DELLE SINGOLE DIVISIONI - FORMAZIONE DELLE QUOTE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1967-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326203-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE - IN GENERE - GODIMENTO COMUNE DI BENI PROVENIENTI DA TITOLI DIVERSI - PLURALITA DI COMUNIONI DISTINTE - AUTONOMIA DELLE SINGOLE DIVISIONI - FORMAZIONE DELLE QUOTE - CRITERI.*

Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni. Alla pluralita di titoli corrisponde, quindi, una pluralita di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entita patrimoniale a se stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso si hanno in sostanza tante divisioni ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa al di fuori ed indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisibilita dei beni immobili che vi sono inclusi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)