diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 966 del 08/02/1984 (Rv. 433161 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE URGENTI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - MANCATA OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - TERMINI DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433161-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE URGENTI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - MANCATA OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - TERMINI DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESTENSIONE.*

Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - che richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12) nella parte in cui elenca le controversie considerate urgenti, ivi comprese quelle di lavoro, ai fini della sottrazione delle medesime alla sospensione dei termini nel periodo feriale - la non operatività della sospensione stessa relativamente a tali controversie deve intendersi riferita al corso dell'intero procedimento e, quindi, anche ai termini per proporre ricorso per Cassazione. (Conf 3195/82, mass n 421140; (Conf 3583/81, mass n 414194).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)