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Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 06/12/2013 (Rv. 628753 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Liquidazione di spese e compensi - Capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo - Competenza funzionale alla liquidazione - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628753-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

La competenza del "capo dell'ufficio giudiziario adito per il giudizio", fissata dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente in materia civile, ha natura funzionale e inderogabile con riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo tanto il decreto con cui un magistrato, diverso dal Presidente del Tribunale, aveva disposto la comparizione degli interessati innanzi al collegio, ai sensi del citato art. 29 della legge n. 794 del 1942, quanto l'ordinanza emessa all'esito del procedimento, sottoscritta dal relatore e da un Presidente di sezione e non dal Presidente del Tribunale).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)