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Sez. L, Sentenza n. 9628 del 12/09/1995 (Rv. 493990 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo - Carattere funzionale ed inderogabile - Provvedimento emanato non dal pretore dirigente ma dal dirigente della sezione lavoro ed in relazione a rapporto di contestata esistenza - Inesistenza.
Stato
decisa il 1995-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493990-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Nello speciale procedimento, disciplinato dagli art. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, di liquidazione a favore dell'avvocato o del procuratore, e nei confronti del suo cliente, delle spese, degli onorari e dei diritti - che ha come presupposto essenziale la non contestata esistenza del rapporto professionale - la prevista competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo in cui il legale ha svolto la sua opera è funzionale ed inderogabile anche con riferimento alla persona del titolare dell'ufficio. Conseguentemente è qualificabile come abnorme e giuridicamente inesistente il provvedimento al riguardo emanato non già dal pretore dirigente della pretura, ma dal dirigente della sezione lavoro, e in relazione ad un rapporto professionale di contestata esistenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza oggetto del ricorso per cassazione, affetta dai vizi suindicati).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)