Sez. 1, Sentenza n. 558 del 08/10/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167445 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - PARZIALE - GIUDIZIO DI RINVIO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE AI PUNTI ESSENZIALMENTE CONNESSI CON QUELLI ANNULLATI - LIMITI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - PARZIALE - GIUDIZIO DI RINVIO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE AI PUNTI ESSENZIALMENTE CONNESSI CON QUELLI ANNULLATI - LIMITI - FATTISPECIE.*
A norma dell'art. 545, primo comma cod. proc. pen., l'ambito del giudizio di rinvio non può essere esteso ai punti della sentenza d'appello che non siano stati travolti dall'annullamento parziale, ma deve ritenersi circoscritto alle parti annullate ed a quelle che con esse si trovino in un rapporto di connessione essenziale. Tuttavia - nel caso in cui il giudice di legittimità abbia deciso di annullare il solo punto relativo alla qualificazione giuridica del fatto, rigettando il motivo inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il predetto rapporto di connessione non sussiste quando il giudice di rinvio non ritenga nel rivalutare il fatto, di modificare l'ipotesi criminosa ravvisata dal giudice dell'appello. (V mass n 127253; (V mass n 145285; (V mass n 153674).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)