diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8504 del 26/09/1996 (Rv. 499770 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Recesso del consumatore dal contratto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 1992 e dell'art. 1469 bis cod.civ. - Accertamento del relativo diritto da parte del giudice conciliatore in via di equità - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499770-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di giudizio di equità del conciliatore, e con riguardo alla stipulazione nell'anno 1991 di un contratto per trattamento cosmeticologico tra un consumatore ed un'impresa "strutturata", non viola i principi regolatori della materia il riconoscimento da parte del conciliatore al consumatore della facoltà di recedere tempestivamente dal contratto prima dell'esecuzione dello stesso, quando tale riconoscimento sia rivolto a riequilibrare una situazione di svantaggio del consumatore, attesa la (successiva) emersione normativa, in attuazione di direttive comunitarie (D. Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 ed art. 1469-bis cod. civ., introdotto dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n. 59), dell'esigenza di protezione del contraente debole, tradottasi nella previsione dello "ius poenitendi" del primo, da esercitarsi entro breve prefissato termine e nelle forme appropriate (nella specie, l'interessato aveva revocato telefonicamente la commissione lo stesso giorno della sottoscrizione del contratto, inviando poi una raccomandata il giorno successivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 50 art. 7, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)