Sez. 5, Sentenza n. 11808 del 19/11/1997 Ud. (dep. 17/12/1997) Rv. 209234 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Diversità rispetto al reato previsto dall'art. 496 cod. pen. - Finalizzazione alla formazione di un atto pubblico - Fattispecie: verbale di arresto - Atto pubblico - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI
La differenza tra le ipotesi di reato previste dagli artt. 495 e 496 cod. pen. consiste nel fatto che nel primo caso le false dichiarazioni - in ordine ad identità o qualità della persona - devono essere rese al Pubblico Ufficiale in un atto pubblico (art. 495, primo comma cod. pen) o destinate ad essere riprodotte in esso (art. 495 secondo comma cod. pen.), mentre nel secondo le false dichiarazioni, sempre rese a Pubblico Ufficiale non hanno alcuna attinenza - né diretta né indiretta - con la formazione di atto pubblico. Il verbale di arresto costituisce un atto pubblico, in quanto destinato a costituire la prova di attività rientrante nella pubblica funzione dell'Ufficiale di Polizia giudiziaria che la svolge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)