diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 406 del 14/01/1993 (Rv. 480275 - 01)

Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - Notifica | Ad alcuni soltanto dei condebitori - Conseguenze - Avviso di accertamento - Notifica o rinnovazione della notifica agli altri condebitori anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480275-01

Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - Notifica

Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso d'accertamento, validamente notificato solo ad alcuni condebitori, spiega nei confronti di costoro tutti gli effetti che gli sono propri, mentre nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, pur non essendo idoneo a produrre effetti che possono comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione stessa dal diritto all'accertamento, consentendole conseguentemente la notifica o la rinnovazione della notifica anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)