Sez. 1, Sentenza n. 6729 del 14/06/1995 (Rv. 492863 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOLIDARIETÀ | Accertamento di maggior valore - Tempestiva notificazione all'alienante di un immobile - Notificazione all'acquirente oltre il termine di un anno dalla registrazione dell'atto - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOLIDARIETÀ
In tema di imposta di registro, l'amministrazione finanziaria, che notifichi all'acquirente di un immobile accertamento di maggior valore oltre il termine di un anno dalla registrazione dell'atto, non incorre nella decadenza di cui all'art. 34 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, come modificato dall'art. 21 del R.D. 7 agosto 1936 n. 1369, qualora abbia proceduto alla tempestiva notificazione dell'avviso di accertamento all'alienante. Infatti, alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà fra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento, tempestivamente notificato solo ad alcuni debitori, spiega nei confronti di costoro tutti gli effetti che gli sono propri mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori ai quali non sia stato notificato validamente, pur non essendo idoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti (quali il decorso dei termini di decadenza per impugnare l'accertamento medesimo) determina pur sempre l'effetto conservativo di impedire la decadenza dell'Amministrazione stessa dal diritto all'accertamento consentendole quindi la notifica o la rinnovazione della stessa anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 34, Regio Decr. 07/08/1936 num. 1369 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)