Sez. L, Sentenza n. 15334 del 05/12/2001 (Rv. 550844 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. | Dipendenti trasferiti all'INPDAP - Obbligo dell'Istituto di versare l'eventuale eccedenza tra quanto dovuto a titolo di indennità di anzianità e la provvista ricevuta - Art. 6, comma quinto, D.Lgs. n. 479 del 1994 - Termine per il suddetto pagamento - Decorrenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L.
In base all'art. 6, comma quinto, D.Lgs. n. 479 del 1994 l'INPDAP - subentrato "ex lege" nei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali - era tenuto a versare agli interessati l'eventuale eccedenza tra l'indennità di anzianità da esso dovuta e la somma, eventualmente superiore, versatagli dagli enti soppressi a titolo di provvista, costituita dalle indennità e/ dai trattamenti di fine servizio comunque denominati e costituiti maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993. Come si desume dalla chiara lettera della disposizione - che espressamente fissa al primo gennaio 1994 l'inizio dell'intera sequenza temporale che regola i due successivi versamenti suddetti - è a quest'ultima data (e non a quella del 16 agosto 1994 di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo) che si deve far riferimento per determinare il ritardo dell'INPDAP nel pagamento del suddetto debito (da riscontrare per tutti i pagamenti effettuati dopo il decorso di duecentoquaranta giorni dalla suddetta data ossia dopo il 31 agosto del 1994), così attribuendo alla disposizione stessa efficacia retroattiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)