Sez. L, Sentenza n. 8012 del 14/08/1998 (Rv. 518050 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - IN GENERE | Dipendenti trasferiti all'INPDAP - Obbligo per l'Istituto (ex art. 6, comma quinto, D.Lgs. n.479 del 1994) di versare l'eccedenza rispetto alla provvista necessaria per l'indennità di anzianità - Termine di pagamento - Decorrenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - IN GENERE
L'INPDAP - subentrato "ex lege" nei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali (ex art. 4 D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479), i quali erano tenuti a versare al predetto Istituto le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati o costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993 - era a sua volta obbligato (ex art. 6, comma quinto, D.Lgs. n. 479 del 1994) a versare agli interessati l'eventuale eccedenza delle somme trasferite rispetto alla provvista necessaria per erogare le indennità di anzianità alla cessazione del rapporto di ciascun dipendente secondo la nuova normativa prevista dal citato decreto legislativo e doveva provvedere al pagamento di tale eccedenza nel termine di centoventi giorni dal momento in cui l'Istituto aveva ricevuto il trasferimento delle somme suddette dai singoli enti soppressi, termine che aveva la finalità di fissare uno "spatium deliberandi" per procedere al calcolo delle eccedenze e che non poteva comunque decorrere - al fine dell'eventuale mora dell'Istituto - se non dopo il 16 agosto 1994, data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)