Sez. L, Sentenza n. 17264 del 28/08/2004 (Rv. 576341 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - IN GENERE | Dipendenti trasferiti all'INPDAP - Obbligo per l'Istituto di versare l'eccedenza rispetto alla provvista necessaria per l'indennità di anzianità - Termine di pagamento - Decorrenza - Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 479 del 1994 - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - IN GENERE
In base al principio di supremazia costituzionale, l'art. 6, comma quinto, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 (entrato in vigore il 16 agosto 1994), nella parte in cui dispone, in relazione al personale degli enti soppressi trasferito all'INPDAP, che gli importi maturati a titolo di trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza siano versati entro centoventi giorni a decorrere dall'1 gennaio 1994 all'ente di destinazione e che quest'ultimo è obbligato entro i successivi centoventi giorni a pagare ai dipendenti la cosiddetta eccedenza (rispetto alla copertura dell'indennità di anzianità posta a carico dell'INPDAP anche per il periodo fino al 31 dicembre 1993), va interpretato nel senso che i predetti termini di adempimento decorrono dall'entrata in vigore del decreto legislativo summenzionato, non essendo conforme al canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.) stabilire per l'adempimento termini che i debitori non erano in condizione di utilizzare per l'inesistenza del rapporto obbligatorio fino all'entrata in vigore del decreto legislativo e dovendosi il riferimento alla data dell'1 gennaio 1994 intendere quale decorrenza (retroattiva) del complessivo regime giuridico inerente al trattamento di quiescenza, ininfluente ai fini dell'esigibilità dei crediti considerati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 6 com. 5, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)