Sez. 1, Sentenza n. 17999 del 09/09/2005 (Rv. 584620 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno patrimoniale indennizzabile - Conseguenza immediata e diretta della non ragionevole durata del processo - Necessità - Fattispecie in tema di fallimento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, è soltanto quello che costituisce "conseguenza immediata e diretta" del fatto causativo (art. 1223 cod. civ., richiamato dall'art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio all'art. 2056 stesso codice), in quanto sia collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto. (Nella fattispecie la S.C. ha pertanto escluso l'indennizzabilità del danno - subito dal creditore ammesso al passivo di una procedura fallimentare protrattasi oltre la durata ragionevole - consistente nella impossibilità di recupero del credito per la insufficienza dell'attivo fallimentare).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)