diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 123 del 09/01/2004 (Rv. 569342 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Spese di difesa del ricorrente davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo - Configurabilità quali danni patrimoniali derivanti dal ritardo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569342-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Le spese di difesa davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenute da chi abbia presentato alla corte di appello, ai sensi degli artt. 3 e 6 legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno derivante dall'irragionevole durata dei processo dopo aver già presentato ricorso alla Corte europea, non possono essere configurate quali danni patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata del processo stesso, in quanto non trovano causa nel ritardo, bensì nel giudizio successivamente instaurato davanti alla Corte europea, il quale, a sua volta, deriva dalla scelta autonoma - sicuramente legittima, ma certamente non necessitata - della parte stessa di rivolgersi a detta Corte, mentre, invece, danno risarcibile è, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. (indirettamente richiamato dall'art. 2, terzo comma, legge n. 89 del 2001, cit.), soltanto quello che sia conseguenza "immediata e diretta" del fatto causativo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)