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Sez. 2, Sentenza n. 107 del 14/01/1972 (Rv. 355826 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - TERMINE MINIMO - DURATA BIENNALE DEL RAPPORTO PROROGHE - CONFIGURABILITA COME RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355826-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - TERMINE MINIMO - DURATA BIENNALE DEL RAPPORTO PROROGHE - CONFIGURABILITA COME RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - POSSIBILITA.*

La norma secondo la quale i contratti individuali fra i datori di lavoro dell'agricoltura ed i salariati fissi non possono avere la durata inferiore a due annate agrarie e stata stabilita non a favore dei datori di lavoro, bensi dei lavoratori, ai quali si e inteso garantire un termine minimo di durata di prestazione lavorativa, senza con cio escludere che i rapporti suddetti possano configurarsi, ad ogni altro effetto, come rapporti a tempo indeterminato. (Conf 451'70, mass n 345447).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)