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Sez. 2, Sentenza n. 451 del 25/02/1970 (Rv. 345447 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - TERMINE MINIMO - DURATA BIENNALE DEL RAPPORTO - PROROGHE - CONFIGURABILITA COME RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345447-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - TERMINE MINIMO - DURATA BIENNALE DEL RAPPORTO - PROROGHE - CONFIGURABILITA COME RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - POSSIBILITA.*

La norma secondo la quale i contratti individuali fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi non possono avere la durata inferiore a due annate agrarie e stata dettata non a favore dei datori di lavoro, ma dei lavoratori, ai quali si e inteso garantire un termine minimo di durata di prestazione lavorativa, senza con cio volersi escludere che i rapporti suddetti, in seguito alle successive e ricorrenti proroghe, potessero configurarsi per gli ulteriori effetti come rapporti a tempo indeterminato.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/08/1949 num. 533 art. 1, Cod. Civ. art. 2097

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)