Sez. 2, Sentenza n. 451 del 25/02/1970 (Rv. 345447 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - TERMINE MINIMO - DURATA BIENNALE DEL RAPPORTO - PROROGHE - CONFIGURABILITA COME RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - POSSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - TERMINE MINIMO - DURATA BIENNALE DEL RAPPORTO - PROROGHE - CONFIGURABILITA COME RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - POSSIBILITA.*
La norma secondo la quale i contratti individuali fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi non possono avere la durata inferiore a due annate agrarie e stata dettata non a favore dei datori di lavoro, ma dei lavoratori, ai quali si e inteso garantire un termine minimo di durata di prestazione lavorativa, senza con cio volersi escludere che i rapporti suddetti, in seguito alle successive e ricorrenti proroghe, potessero configurarsi per gli ulteriori effetti come rapporti a tempo indeterminato.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/08/1949 num. 533 art. 1, Cod. Civ. art. 2097
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)