Sez. L, Sentenza n. 7269 del 06/12/1986 (Rv. 449343 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - RAPPORTO DI SALARIATI FISSI - DURATA NON INFERIORE A DUE ANNATE AGRARIE - RICORRENTI E SUCCESSIVE PROROGHE - RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - RAPPORTO DI SALARIATI FISSI - DURATA NON INFERIORE A DUE ANNATE AGRARIE - RICORRENTI E SUCCESSIVE PROROGHE - RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - CONFIGURABILITÀ.*
La norma dell'art. 1 della legge 15 agosto 1949 n. 533 - secondo la quale i contratti di lavoro fra i datori di lavoro della agricoltura ed i salariati fissi comunque denominati non possono avere durata inferiore a due annate agrarie - è stata dettata non a favore dei datori di lavoro ma dei lavoratori, ai quali il legislatore ha inteso garantire un minimo termine di durata di prestazione lavorativa, senza ciò volere escludere che i detti rapporti, a seguito delle successive e ricorrenti proroghe, potessero configurarsi, ad ogni effetto, come rapporti a tempo indeterminato. (Conf 451/70 mass n 345447; (Conf 107/72 mass n 355826.*
Riferimenti normativi: Legge 15/08/1949 num. 533 art. 1, Legge 26/11/1955 num. 1161, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)