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Sez. U, Sentenza n. 11211 del 08/05/2008 (Rv. 602897 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - QUALIFICA | Personale statale con qualifica di "ufficiale idraulico" svolgente funzioni di polizia - Indennità prevista dall'art. 43 della legge n. 121 del 1981 per il personale della Polizia di Stato - Applicabilità all'"ufficiale idraulico" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602897-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - QUALIFICA

Il personale dipendente del Ministero delle infrastrutture munito della qualifica di "ufficiale idraulico" il quale, in forza di tale qualifica, è incaricato anche di funzioni di polizia, non ha diritto all'indennità prevista dall'art. 43, terzo comma, della legge n. 121 del 1981 (indennità determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio) per il personale della Polizia di Stato, giacché trattasi di indennità specificamente attribuita "ex lege" in favore di detti lavoratori in regime di diritto pubblico (art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001) cui è riconosciuto questo particolare stato giuridico, mentre i predetti dipendenti statali lavorano in regime contrattuale e per essi il trattamento economico è stabilito esclusivamente dai contratti collettivi (artt. 2, comma 3, e 45 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001).

Riferimenti normativi: Legge 01/04/1981 num. 121 art. 43 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)