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Sez. L, Sentenza n. 21022 del 28/09/2006 (Rv. 592900 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 39 dell'accordo collettivo stipulato il 14 febbraio 2001 ad integrazione del ccnl per il personale non dirigente di enti pubblici non economici - Indennità di bilinguismo - Decorrenza - Rinvio alla contrattazione collettiva per i dipendenti regionali - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592900-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'art. 39 dell'accordo collettivo stipulato il 14 febbraio 2001 ad integrazione del ccnl per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici nella regione Trentino Alto Adige non rinvia, in materia di indennità di bilinguismo, a tutti i contenuti della contrattazione collettiva per i dipendenti regionali, ivi comprese le decorrenze stabilite in quest' ultima, atteso che in materia di decorrenza il contratto integrativo contiene una clausola generale, suscettibile di deroga da parte dello stesso contratto, ma non derogata con riferimento all'indennità in questione; né la diversa tesi interpretativa può essere accolta in conformità al principio di parità di trattamento non potendo, detto principio, concretizzarsi alla stregua del comportamento delle singole amministrazioni datrici di lavoro, in relazione all'attribuzione di un determinato emolumento, ma presupponendo anzitutto che venga stabilita l'esatta portata del diritto all'emolumento.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/02/2001 art. 39, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)