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Sez. 3, Sentenza n. 1299 del 26/11/1979 Ud. (dep. 01/02/1980) Rv. 144137 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - LEGGE 3 AGOSTO 1978, N 405, ART 12 - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SUBORDINAZIONE DELL'OBBLIGO ALLA RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PARTE CIVILE NON INTERVENUTA IN GRADO D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1979-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144137-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - LEGGE 3 AGOSTO 1978, N 405, ART 12 - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SUBORDINAZIONE DELL'OBBLIGO ALLA RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: PARTE CIVILE NON INTERVENUTA IN GRADO D'APPELLO.*

Ai sensi dell'art 12 legge 3 agosto 1978, n 405 il giudice d'appello, nel dichiarare estinto il reato per amnistia, deve decidere sulla impugnazione ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, e non gia omettere qualsiasi pronuncia al riguardo. Tale Obbligo non e subordinato ad una esplicita richiesta della parte civile, non essendo tale richiesta prescritta dalla legge e dovendo la disposizione richiamata essere coordinata con la normativa generale disciplinante il rapporto civilistico inserito nel processo penale, in particolare col cosiddetto principio di 'immanenzĂ  della Costituzione di parte civile, scaturente dal combinato disposto degli artt 92 e 102 cod proc pen. (fattispecie in cui vi era stata in primo grado condanna a favore della parte civile, non intervenuta nel giudizio di appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)