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Sez. 1, Sentenza n. 220 del 08/01/2013 (Rv. 624734 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Richiesta di "exequatur" - Legittimazione "ad causam" del cessionario del credito - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624734-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

L'art. 31 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 febbraio 1992, n. 198, il quale prevede la legittimazione "della parte interessata" a richiedere l'exequatur di una sentenza straniera, va interpretato nel senso che "parte interessata" non è soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire, ma anche il cessionario del diritto accertato con la medesima decisione, in considerazione anche del fatto che l'art. 67 della legge n. 218 del 1995 riconosce tale legittimazione "a chiunque vi abbia interesse".

Riferimenti normativi: Legge 10/02/1992 num. 198, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Tratt. Internaz. 16/09/1988 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)