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Sez. L, Sentenza n. 8503 del 14/07/1992 (Rv. 478167 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione | Ammissibilità - Condizioni - Interpretazione in appello dell'atto di gravame nel senso della estensione a talune statuizioni della sentenza impugnata - Motivo del ricorso per cassazione sul punto - Contenuto - Indicazione - Onere del ricorrente.
Stato
decisa il 1992-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478167-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione

Ai fini dell'ammissibilità della censura di difetto di motivazione, il ricorrente in cassazione ha l'onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che assume essere stati trascurati o insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice del merito, dovendo il ricorso contenere in sè tutti gli elementi che consentano alla Corte di Cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione rispetto ad essi. Ne consegue che, qualora il giudice di appello, interpretando l'atto di gravame, ne escluda l'estensione a talune delle statuizioni dell'impugnata sentenza, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, limitandosi a dedurre, in contrasto con tale interpretazione, la avvenuta proposizione di impugnazione anche della detta statuizione non indichi fatti, argomenti o circostanze che, specificati ai fini di siffatta proposizione, siano stati trascurati dal giudice del merito, nonostante la loro potenziale idoneità a determinare una diversa interpretazione del contenuto dell'atto di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)