Sez. 1, Sentenza n. 4877 del 28/10/1994 Cc. (dep. 13/01/1995) Rv. 200012 - 01
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Convalida - In genere | Arrestato posto in libertà - Giudizio di convalida - Necessità - Ragione.
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Convalida - In genere
Il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi delle ragioni previste dalla legge, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale il suo operato e quello della polizia giudiziaria che da lui dipende, tuttavia, in tal caso e in particolare nell'ipotesi di cui all'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., la esigenza che il giudizio di convalida sia richiesto entro il termine di cui all'art. 390, comma primo, cod. proc. pen. e celebrato entro il termine di cui al successivo comma dello stesso articolo viene meno sia per una ragione logico-sistematica (il cittadino non sopporta privazione di libertà e l'esigenza di celerità non sussiste), sia per una ragione testuale, dato che il citato comma primo dell'art. 390 stabilisce che la richiesta dell'udienza di convalida va avanzata nel termine di quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, qualora il P.M. non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o fermato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 121 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)