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Sez. 2, Sentenza n. 43428 del 24/10/2003 Cc. (dep. 12/11/2003) Rv. 227656 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA | Liberazione dell'arrestato - Giudizio di convalida - Necessità - Termini - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227656-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA

Il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il PM abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi ragione, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria; tuttavia, in tale ipotesi, previste dall'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., l'esigenza che il giudizio di convalida sia richiesto entro il termine di cui all'art. 390, comma 1, cod. proc. pen. e celebrato entro il termine previsto dal comma successivo, viene meno, sia per una ragione di ordine logico-sistematica, sia per ragioni testuali, giacché il citato comma 1 dell'art. 390 cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta della udienza di convalida va avanzata nel termine di quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, qualora appunto il PM non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 121 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)