Sez. L, Sentenza n. 3690 del 08/06/1981 (Rv. 414330 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA ALLE SITUAZIONI PREGRESSE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA ALLE SITUAZIONI PREGRESSE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il limite minimo della soglia di invalidita pensionabile, stabilita a meno di un terzo dall'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, opera dalla data di entrata in vigore (20 giugno 1975) della predetta legge e non si applica alle situazioni pregresse, che sono disciplinate dall'art 10, legge 6 luglio 1939 n 1272, nel testo modificato con la sentenza n 160 del 1971 della Corte costituzionale, per il quale si considera invalido l'assicurato la cui capacita di guadagno, in occupazione confacente alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno della metà . (Conf 526/80, mass n 403920; (Conf 4726/79, mass n 401292).*
Riferimenti normativi: Legge 06/07/1939 num. 1272 art. 10, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)