Sez. L, Sentenza n. 3272 del 27/05/1982 (Rv. 421232 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - OPERATIVITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI PER SITUAZIONI VERIFICATESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - OPERATIVITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI PER SITUAZIONI VERIFICATESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
In tema di pensione di Invalidità, l'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, il quale fissa la soglia dell'Invalidità pensionabile nella permanente riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo, anziché a meno della metà - giusta quanto prescritto dalla precedente normativa (art. 10, comma primo, del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1971) - non opera, in difetto di espressa previsione di retroattività, nei giudizi pendenti per situazioni verificatesi prima della data di entrata in vigore della legge medesima (20 giugno 1975) e, pertanto, non può valere ad escludere il diritto a pensione che spetti, con decorrenza anteriore alla indicata data, in forza della previgente disciplina. (Conf 4917/81, mass n 415667; (Conf 3690/81, mass n 414330; (Conf 3520/81, mass n 414135).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)