Sez. L - , Sentenza n. 31012 del 27/11/2019 (Rv. 655889 - 01)
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | Contratti di portierato con enti previdenziali - Originaria natura privatistica - Trasformazione in rapporti di pubblico impiego - Svolgimento di mansioni istituzionali prima della trasformazione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
I contratti di portierato con enti previdenziali, aventi originaria natura privatistica, sono stati trasformati in rapporti di pubblico impiego privatizzato dall'art. 43, comma 19, della l. n. 388 del 2000, con conseguente assegnazione degli addetti, "ex lege", alle mansioni proprie dell'attività istituzionale degli enti di riferimento; in caso di svolgimento di tali mansioni anche prima della trasformazione, spetta ai lavoratori, ex art. 2126 c.c., il riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni concretamente svolte, secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 285 del 1988, gradualmente transitata nella successiva contrattazione collettiva del pubblico impiego privatizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., DPR 01/03/1988 num. 285, DPR 26/05/1976 num. 411 art. 51, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 43 com. 19, Legge 16/01/2003 num. 3 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)