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Sez. 2, Sentenza n. 2901 del 25/03/1987 (Rv. 452017 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - PASSIVA - ESTRANEITÀ DEL CONVENUTO AL RAPPORTO CONTROVERSO - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI PARTE - NECESSITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DI SERVITÙ DI PASSAGGIO.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452017-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - PASSIVA - ESTRANEITÀ DEL CONVENUTO AL RAPPORTO CONTROVERSO - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI PARTE - NECESSITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DI SERVITÙ DI PASSAGGIO.*

L'accertamento della estraneità del convenuto al rapporto giuridico dedotto in giudizio e, quindi, della carenza nel convenuto stesso dei diritti ed obblighi originati dal rapporto controverso, non involge una questione di legittimazione ad causam, ma si risolve in una questione di merito non rilevabile d'ufficio e soggetta, come tale, a tutte le limitazioni e preclusioni previste dalle norme processuali, sicché il giudice non può rilevarla di propria iniziativa, cioè senza una esplicita deduzione di parte. (nella specie i giudici del merito avevano rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva del convenuto in un giudizio di accertamento di servitù di passaggio, escludendo che lo stesso fosse proprietario del fondo servente, sebbene il medesimo convenuto non avesse contestato ma anzi espressamente ammesso la sua qualità di proprietario). (V 6126/82, mass n 423819; (V 3224/82, mass n 421173; (V 2096/81, mass n 412819; (V 1321/81, mass n 411920).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)