Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 27/05/1982 (Rv. 421173 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - "AD CAUSAM" - ESTRANEITÀ DEL CONVENUTO AL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - QUESTIONI DI LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI MERITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DEDUZIONI DA PARTE DEL CONVENUTO - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - "AD CAUSAM" - ESTRANEITÀ DEL CONVENUTO AL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - QUESTIONI DI LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI MERITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DEDUZIONI DA PARTE DEL CONVENUTO - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
L'accertamento della estraneità del convenuto al rapporto giuridico dedotto in giudizio e, quindi, della carenza nel convenuto stesso dei diritti e degli obblighi originatisi nel rapporto controverso si risolve non in una questione di legittimazione ad causam, ma in una questione di merito non rilevabile d'ufficio e soggetta, come tale, a tutte le limitazioni e le preclusioni previste dalle norme processuali. Essa, pertanto, può essere presa in esame solo se proposta, anche per implicito, dal convenuto e la relativa eccezione essendo semplicemente dirette ad ottenere il rigetto della domanda, può essere sollevata per la prima volta in grado di appello. (V 2096/81, mass n 412819; (V 1321/81, mass n 411920; (V 1344/79, mass n 397614).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)