Sez. L, Sentenza n. 2096 del 10/04/1981 (Rv. 412819 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO ALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - CENSURE IN SEDE DI LEGITTIMITA SU QUEST'ULTIMA QUESTIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO ALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - CENSURE IN SEDE DI LEGITTIMITA SU QUEST'ULTIMA QUESTIONE - LIMITI.*
La legitimatio ad causam o legittimazione ad agire, la quale costituisce una condizione dell'Azione, va intesa come il diritto potestativo di ottenere non gia una sentenza favorevole, bensi una decisione di merito e si risolve, percio, nella titolarita del potere di promuovere (o del dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarita, dal lato attivo o passivo, del rapporto controverso, la quale attiene, invece, al merito e, non essendo esaminabile di ufficio, costituisce materia del giudizio di legittimita solo se abbia formato oggetto di contestazione nelle fasi di merito e unicamente nei limiti dei dedotti motivi d'impugnazione. (Conf 1344/79, mass n 397614; (Conf 1482/71, mass n 351799).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)